ragà, un esempio concreto per favore! obbligare un soggetto fino alla morte a custodire i beni per il successore? in quale contesto? padre indignato?? è c'è bisogno che muoia? non si può passare il bene al compimento della maggiore età?? o non sto capendo niente io! grazie
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oggi è prevalentemente proibita, ecco perchè non condividevo, sono d'accordo con la dottrina moderna, per non limitare la circolazione dei beni. ok ok . mi state facendo parlare da sola . grazie a dopoUltima modifica di luigia; 21/03/2012, 01:50.l'unica maniera di scoprire i limiti del possibile, è oltrepassarli e finire nell'impossibile..
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Originariamente inviato da luigia Visualizza il messaggiooggi è prevalentemente proibita, ecco perchè non condividevo, sono d'accordo con la dottrina moderna, per non limitare la circolazione dei beni. ok ok . mi state facendo parlare da sola . grazie a dopo
WE'RE ALL MAD HERE
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art 265 1°comma: se il riconoscimento della paternità è avvenuto per effetto di violenza (fisica o morale) da parte di colui che spinge il presunto padre ad effettuare il riconoscimento, il riconoscimento può essere impugnato entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata:
es. il figlio percuote il presunto padre affinchè questo effettui il riconoscimento della paternità
2°comma: come sopra con l'unica eccezione che il figlio è minore d'età; in questo caso l'impugnazione del riconoscimento potrà essere effettuata solo entro un anno dal momento in cui il figlio avrà raggiunto la maggiore età
art 266: è il caso in cui il padre che effettua il riconoscimento, nel momento in cui lo ha effettuato, era sotto stato di interdizione giudiziale (in seguito ad una pronuncia del giudice accertata l'infermità abituale del sogg); l'interdetto che si trova nella situazione di aver riconosciuto nel periodo in cui era infermo di mente il figlio, potrà:
- impugnare il riconoscimento per mezzo del suo rappresentante (anche rappresentante legale);
- impugnare egli stesso il riconoscimento se sia intervenuta una nuova pronuncia del giudice che abbia revocato l'interdizione.
art 267: se ci si trova in una delle 2 ipotesi sovraesposte e l'autore del riconoscimento (colui che ha subito la violenza o l'interdetto) sia morto, non potendo più egli stesso promuovere l'azione per disconoscere la paternità, la possibilità è data ai suoi eredi o aventi causa purchè non siano scaduti i termini previsti dalle singole fattispecie (1 anno dal giorno in cui la violenza è cessata, 1 anno dal giorno del compimento della maggiore età, etc...)
spero di esserti stata utile!
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