Associazione di Promozione Sociale Studenti Taranto
STATUTO
Articolo 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione di promozione sociale denominata “Studenti Taranto”, con sede in Taranto - Lama - in Via Lama n. 123.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
L’Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Articolo 2 - Oggetto sociale
L’Associazione non ha finalità di lucro, non potendo i proventi delle attività sociali essere divisi fra gli associati in nessun modo e neanche in forma indiretta o differita ed ha il seguente oggetto sociale:
- accompagnare gli studenti tarantini nel percorso che li conduce dalla scelta della scuola secondaria superiore all’inserimento nel mondo del lavoro, offrendosi loro come punto di riferimento costante sia nelle attività formative, di studio ed educative sia nelle attività ricreative, socio-culturali e sportive;
- creare attorno ai giovani studenti tarantini una rete di sostegno e assistenza e finanche di supporto psicologico, avvalendosi anche di professionisti all'uopo incaricati dalla associazione medesima, che li aiuti a pianificare il proprio futuro e ad affrontare i problemi connessi alla realizzazione del proprio progetto di vita;
- promuovere la collaborazione tra le associazioni studentesche presenti sul territorio e fungere da amplificatore per quelle iniziative promosse da studenti / rappresentanze /associazioni che si pongano in sintonia con i principi contenuti nel presente statuto;
- promuovere e favorire la comunicazione, la socializzazione e la cooperazione tra gli studenti della Provincia di Taranto;
- rappresentare e farsi portavoce dei diritti, delle esigenze e degli interessi della comunità studentesca tarantina.
Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale l’Associazione potrà:
1 - gestire una o più sedi operative in immobili acquistati dall’Associazione o concessi in uso a titolo gratuito od oneroso da terzi;
2 - organizzare manifestazioni di carattere socio-culturale, artistico, ricreativo e sportivo;
3 - gestire la community online sul dominio www.studentitaranto.com;
4 - compiere qualsiasi altra attività reputata dall'organo amministrativo utile, idonea o solamente opportuna al conseguimento dell'oggetto sociale.
Articolo 3 - Soci
Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
L’associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Articolo 4 - Ammissione, recesso ed esclusione dei Soci
Possono chiedere di essere ammessi come soci tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche, pubbliche o private.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decide con obbligo di motivazione sull’accoglimento o rigetto della domanda di ammissione dell’aspirante socio.
La quota associativa è annuale, non è rivalutabile, non è trasmissibile nè rimborsabile.
L'adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso del Socio, che dovrà essere esercitato tramite comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo mediante raccomandata A.R..
La qualità di Socio si acquisisce all'atto del pagamento della quota associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nei confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 5 - Categorie di Soci
Ci sono 3 (tre) categorie di soci: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l’atto costitutivo; essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio; essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno il diritto di:
- partecipare, con le modalità previste dal presente Statuto, alle assemblee indette dall’Associazione ed esercitare il proprio diritto di voto;
- esprimere la propria candidatura a tutte le cariche sociali;
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- usufruire dei servizi offerti dall’Associazione nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I Soci hanno l’obbligo di:
- osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione;
- versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- VicePresidente
Articolo 8 - Assemblea dei Soci
L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Ogni Socio è titolare di un voto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione con lettera semplice/ fax/ email/ telegramma agli associati e con avviso affisso nei locali dell’Associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della provincia di Taranto.
Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante e:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto o la Legge prevedano espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto o la Legge prevedano espressamente maggioranze diverse.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri a un numero massimo di 7, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per 2 anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Articolo 10 - Presidente
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Il Presidente svolge anche le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un Segretario appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
Articolo 11 - Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali, per esempio, spettacoli, feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Articolo 12 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 13 - Regolamenti interni
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci su elaborazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Modifiche statutarie
Questo Statuto è modificabile, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci, con la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.
Articolo 15 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari o comunque a fini di utilità sociale.
Articolo 16 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile ed alle altre Leggi dello Stato, in quanto applicabili.
Firmato: PACIFICO Angelo, PACIFICO Alessandro, GRANIGLIA Francesco e RIZZO Andrea.
Giovanni MOBILIO Notaio.
Allegato A) al n. 29014 di Repertorio e n. 15571 di Raccolta.
Registrato a Taranto il 08/06/2010 al n° 9364
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